I Vigili del fuoco e la Protezione Civile

 

Dalla proclamazione del Regno d'Italia, nel 1861, e durante la fase di completamento dell'unità nazionale, la situazione dei servizi antincendio fu caratterizzata dalle differenze dei vari modelli organizzativi presenti nelle diverse città. La prima e più sentita esigenza fu pertanto quella di procedere all'unificazione delle varie e differenti norme che regolavano l'attività dei vari corpi dei pompieri civici attraverso deliberazioni degli organi comunali e mediante decreti ministeriali inseriti negli atti di governo, nel corso del tempo e di una serie di modifiche arrivammo ad avere l’esigenza di strutturare un sistema di soccorso statale al passo con i tempi lo si ebbe concretamente già dopo la grande calamità dell’alluvione del Polesine del 1951.

Gli eventi catastrofici dei primi anni Cinquanta del secolo scorso contribuirono a sviluppare nuovi percorso formativi, con nuove pratiche e regole per il soccorso testate nel ‘Campo Sperimentale’ delle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle. Furono apportate migliorie tecniche ai ‘puntellamenti’ e i mezzi pesanti iniziavano ad essere usati con più continuità, come le ‘Ruspe apripista’, utilizzate per aprirsi la strada tra le macerie e per mettere in sicurezza i centri colpiti dagli eventi tellurici. La citata L. 996 del 1970 assegnò al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco una funzione ben precisa, quella che ancora oggi lo distingue agli occhi della gente: il suo intervento in ogni pubblica calamità che si abbatta sul Paese. Ciò significa che il Corpo è tenuto ad assicurare gli interventi tecnici urgenti e l’assistenza di primo soccorso alle popolazioni colpite da disastro.

La legge n.225 del 24 febbraio 1992 istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile, che non è un compito assegnato a una singola amministrazione ma una funzione attribuita a un sistema complesso. Per governare questo sistema, nasce il Dipartimento di Protezione Civile, una struttura della Presidenza del Consiglio, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento, dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile, Dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile, Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, con il quale è riformata tutta la normativa in materia, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che diventa il cardine di ogni intervento di soccorso in caso di pubblica calamità che accada sul territorio della nazione.

LEGGE 225/92 NASCE IL SERVIZIO NAZIONALE

Il Dipartimento della Protezione Civile raccoglie informazioni e dati in materia di previsione e prevenzione delle emergenze, predispone l’attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile, organizza il coordinamento e la direzione dei servizi di soccorso, promuove le iniziative di volontariato, e coordina la pianificazione d’emergenza, ai fini della difesa civile. La protezione civile si muove ormai lungo quattro direttrici principali: previsione, prevenzione, soccorso, ripristino della normalità, la svolta definitiva arriva con la legge n. 225 del 1992 e la nascita del Servizio Nazionale della Protezione Civile, con il compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi”. La struttura di protezione civile viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione anche privata.

Tutto il sistema di protezione civile si basa sul principio di sussidiarietà. La prima risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a livello locale, a partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il primo responsabile della protezione civile è quindi il Sindaco: in caso di emergenza assume la direzione e il coordinamento dei soccorsi e assiste la popolazione, organizzando le risorse comunali secondo piani di emergenza prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del territorio.
Quando un evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un’azione integrata: la Provincia, la Prefettura, la Regione, lo Stato.

Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nelle funzioni di impulso e coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile.

La legge 225/92 definisce le attività di protezione civile: oltre al soccorso e alle attività volte al superamento dell’emergenza, anche la previsione e la prevenzione. Il sistema non si limita quindi al soccorso e all’assistenza alla popolazione, ma si occupa anche di definire le cause delle calamità naturali, individuare i rischi presenti sul territorio e di mettere in campo tutte le azioni necessarie a evitare o ridurre al minimo la possibilità che le calamità naturali provochino danni.

Il decreto Bassanini e la riforma del Titolo V: il decentramento

Il decreto legislativo n. 112 del 1998 – attuativo della legge Bassanini – ridetermina l'assetto della protezione civile, da un lato trasferendo importanti competenze alle autonomie locali - anche di tipo operativo – e dall'altro introducendo una profonda ristrutturazione anche per le residue competenze statali. Il quadro normativo di riferimento resta sempre la legge 225/92.La protezione civile viene considerata materia a competenza mista: alle Regioni e agli enti locali vengono affidate tutte le funzioni ad esclusione dei compiti di “rilievo nazionale del Sistema di Protezione Civile”.
Restano compiti dello Stato:

  • l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività in materia di protezione civile;
  • la deliberazione e la revoca – d'intesa con le regioni interessate – dello stato di emergenza in casi di eventi di tipo “c”;
  • l'emanazione di ordinanze; 
  • l'elaborazione dei piani di emergenza nazionali (per affrontare eventi di tipo “c”) e l'organizzazione di esercitazioni.

Le Regioni si occupano di:

  • predisporre i programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
  • attuare gli interventi urgenti quando si verificano interventi di tipo “b”, avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
  • l'organizzazione e l’impiego del volontariato.

Le Province attuano, a livello provinciale, le attività di previsione e prevenzione dei rischi; predispongono i piani provinciali di emergenza e vigilano sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali, dei servizi urgenti da attivare in caso di emergenza (eventi di tipo “b”).

I Comuni attuano, a livello comunale, le attività di previsione e prevenzione dei rischi; predispongono i piani comunali di emergenza, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi e organizzano l'utilizzo del volontariato di protezione civile comunale.

Il percorso verso il decentramento si chiude con la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n. 3 del 2001). Per la prima volta la Carta costituzionale si occupa espressamente della materia di protezione civile, inserendola tra le materie a legislazione concorrente, e quindi, di competenza regionale (nell’ambito dei principi fondamentali dettati dalle leggi-quadro). Resta fermo il potere d’ordinanza attribuito al Presidente del Consiglio, mentre scompare la figura del Commissario di Governo.

Con il decreto legislativo n. 300 del 1999 viene istituita l'Agenzia di Protezione Civile. L'intero assetto del sistema di protezione civile viene rivoluzionato: anziché il Presidente del Consiglio e il Dipartimento della Protezione Civile, al vertice del sistema vengono collocati il Ministro dell'Interno - con funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo – e l'Agenzia di Protezione Civile, con compiti tecnico-operativi e scientifici. All’Agenzia vengono trasferite le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile.

Dalla 401/2001 alla 152/2005: i grandi eventi e le emergenze all'estero

Con la legge n. 401 del 2001 le competenze dello Stato in materia di protezione civile vengono ricondotte in capo al Presidente del Consiglio, la neonata Agenzia di Protezione Civile viene abolita e il Dipartimento della Protezione Civile viene ripristinato, nell’ambito della Presidenza del Consiglio. I compiti del Presidente del Consiglio corrispondono a quelli già individuati dalla legge 225/92 e dal D.Lgs 112/98.

Una delle novità più importanti della legge 401/2001 è l’introduzione, nell’ambito della protezione civile, dei cosiddetti “grandi eventi”. La dichiarazione di “grande evento”, così come per lo stato di emergenza, comporta l’utilizzo del potere di ordinanza.

Un ultimo importante passaggio dal punto di vista normativo è rappresentato dalla legge n. 152 del 2005, che estende il potere d’ordinanza anche per gli eventi all’estero, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza.

Con l'entrata in vigore della legge del 24 marzo 2012, n. 27 viene modificata la normativa riguardante i grandi eventi e la loro gestione non rientra più nelle competenze della Protezione Civile. 

La legge 100/2012: la riforma del Servizio Nazionale

La legge 100/2012 va a toccare - tra gli altri - alcuni temi chiave per tutto il sistema: la classificazione degli eventi calamitosi, le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza e il potere d’ordinanza. 

Le ordinanze di protezione civile necessarie alla realizzazione degli interventi per contrastare e superare l’emergenza sono di norma emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e non più dal Presidente del Consiglio dei Ministri e i loro “ambiti di interesse”, per la prima volta, sono definiti dalla legge. Le ordinanze emanate entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci, mentre quelle successive richiedono il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Viene così annullata la norma della legge n. 10 del 26 febbraio 2011, che introduceva il controllo preventivo del Ministero dell’Economia per quelle ordinanze che prevedevano lo stanziamento o l’impiego di denaro.

Il Codice di Protezione Civile: cosa cambia

Dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), con il quale è riformata tutta la normativa in materia. 

Il Codice nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, racchiudendole in un unico testo di facile lettura.

La riforma ribadisce un modello di Servizio Nazionale policentrico. Anche per questo il Codice è stato scritto in modo diverso rispetto ad altre norme ed è stato elaborato da un gruppo di redazione composto da rappresentanti di Dipartimento della Protezione Civile, Regioni, Comuni, Ministeri, Volontariato di protezione civile.